● L’Intesa con lo Stato e l’8 per mille, ovvero quando la Chiesa fa il male per ricavarne del bene
Una confutazione delle Intese Chiesa-Stato, con particolare riferimento all’Intesa stipulata dalle Assemblee di Dio in Italia con lo Stato Italiano
__________________________________________
La storia delle Intese e dell’8 per mille
Dalla Legge delle Guarentigie (1871) al Concordato (1929), e alla Costituzione (1948)
Per comprendere bene come mai oggi le Confessioni religiose possono stipulare una Intesa con lo Stato, e alcune di esse tra cui alcune Chiese Evangeliche le hanno stabilite, occorre partire da lontano, e precisamente dalla nascita del Regno d’Italia.
Nel 1859-1860 Vittorio Emanuele II riuscì ad annettersi prima la Romagna e poi l’Umbria e le Marche, iniziando così la conquista dello Stato pontificio (che alla fine del 1860 era limitato solo al Lazio e alla città di Roma dove c’erano delle truppe francesi a difesa dello Stato pontificio). Nel febbraio del 1861 ci fu la prima convocazione del Parlamento Italiano, e nel mese successivo Vittorio Emanuele II fu proclamato re d’Italia.
Nel 1870 avvenne che scoppiò la guerra tra la Francia e la Prussia. E la Francia fu costretta per ragioni militari a ritirare le sue truppe che teneva sul suolo italiano in difesa dello Stato della chiesa cattolica. Lo Stato della chiesa si trovò quindi indifeso (e per giunta la Francia uscì sconfitta dalla guerra) e di questa condizione ne approfittarono subito gli Italiani per disfarsi una volta per tutte della tirannia del clero. In quell’anno le truppe piemontesi comandate dal generale Raffaele Cadorna entrarono per la breccia di Porta Pia in Roma annettendo la città del papa al regno d’Italia. Fu una grande umiliazione per lo Stato pontificio; il papa perse quella che egli definiva l’eredità o il patrimonio di San Pietro a cui mai avrebbe rinunciato di sua spontanea volontà, e si dichiarò ‘prigioniero del Vaticano’; scomunicò il re Vittorio Emanuele II e tutti coloro che avevano contribuito all’occupazione dello Stato pontificio e vietò ai Cattolici di partecipare sia in qualità di candidati che di elettori ad elezioni di qualsiasi tipo. A qualsiasi offerta del Governo italiano per giungere ad una riconciliazione Pio IX rispose dicendo: Non possumus. Nel 1871 il Parlamento italiano approvò la cosiddetta Legge sulle Guarentigie con cui andava incontro alle esigenze della ‘Santa Sede’, comprese quelle economiche assegnandole ‘una dotazione di annua rendita di L. 3.225.000’ che sarebbe stata esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale e provinciale. Ma sia Pio IX che i suoi successori rifiutarono la mano offertagli dal Governo italiano, non vollero riconoscere la Legge sulle Guarentigie.
Nel 1922 salì al potere Benito Mussolini (con l’aiuto del Vaticano. Questo infatti aveva impedito in ogni maniera che il Partito Popolare fondato da Luigi Sturzo, un prete cattolico, nel 1919, partito che aveva in parlamento circa cento deputati e che era antifascista, si alleasse con i socialisti in maniera da formare un governo antifascista che impedisse la salita al potere del fascismo), e nello stesso anno fu eletto papa Pio XI (1922-1939). I due capirono che avrebbero potuto trarre enormi vantaggi da un accordo rappacificatore, e perciò iniziarono dei negoziati segreti tra le parti per porre termine all’inimicizia tra papato e governo italiano che ormai durava da diversi decenni.
I negoziati portarono alla stipulazione, nel 1929, tra la ‘Santa Sede’, rappresentata in quell’occasione dal cardinale Gasparri, e lo Stato italiano, capeggiato da Benito Mussolini, del Trattato del Laterano e del Concordato (ambedue questi documenti portano in testa la dicitura ‘In Nome della Santissima Trinità’) e di una Convenzione finanziaria. Col Trattato l’Italia riconobbe alla ‘Santa Sede’ la sovranità su un minuscolo territorio chiamato ‘Città del Vaticano’ e la ‘Santa Sede’ dichiarò definitivamente conclusa la ‘questione romana’, riconoscendo il Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano. Vediamo adesso alcuni articoli del Trattato e del Concordato del Laterano al fine di capire le concessioni fatte e i privilegi concessi dallo Stato Italiano al Vaticano.
- L’art. 1 del Trattato afferma: ‘L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’art. 1 dello Statuto del Regno 4 Marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato’;
- l’art. 6 afferma che l’Italia ‘provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dallo Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano..’;
- l’art. 8 del Trattato dice che ‘l’Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l’attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re’;
- l’art. 13 dice che ‘l’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di S. Paolo, cogli edifici annessi…’;
- l’art. 14 che ‘l’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze’ e si obbliga a cederle ‘la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze’ e poi ‘per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenente alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona… l’Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà degli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant’Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze..’;
- l’art. 16 dice che gli immobili citati nei tre articoli precedenti (nell’art. 15 sono citati diversi palazzi della chiesa cattolica romana situati sul territorio italiano) ‘nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant’Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo, non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente’;
- l’art. 17 afferma quanto segue: ‘Le retribuzioni di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli altri enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° Luglio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente’;
- l’art. 20 recita quanto segue: ‘Le merci provenienti dall’estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno, al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari’;
- l’art. 21 afferma: ‘Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue; quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono, a tutti gli effetti, cittadini della medesima’;
- l’art. 23 afferma che avranno ‘piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari’.
Ecco adesso alcuni passi di alcuni articoli del Concordato.
- L’art. 1 del Concordato dice: ‘…. In considerazione del carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e mèta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto con detto carattere’.
- L’art. 2 afferma: ‘… Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell’interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell’ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali… Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette nell’interno ed all’ingresso delle chiese nonché negli edifici di loro proprietà’.
- L’art. 3 dice: ‘… ‘Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare, di anno in anno, fino al ventesimosesto anno di età l’adempimento degli obblighi del servizio militare. I chierici ordinati in ‘sacris’ ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tale caso, i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato, ma è loro conservato l’abito ecclesiastico, affinché esercitino fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell’Ordinario militare ai sensi dell’art. 14. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari. Tuttavia, anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime. Si considerino tali gli Ordinari, i parroci, i vice parroci e coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto’.
- L’art. 5 afferma che ‘i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico’.
- L’art. 8 afferma che ‘…. In caso di arresto, l’ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico. Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l’Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale’;
- l’art. 9 afferma che ‘di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni’ e che ‘salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica’;
- l’art. 10 dice che ‘non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifizi aperti al culto, se non previo accordo colla competente autorità ecclesiastica’;
- l’art. 11 dice: ‘Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti: tutte le Domeniche; il primo giorno dell’anno; il giorno dell’Epifania (6 Gennaio); il giorno della festa di San Giuseppe (19 Marzo); il giorno dell’Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il giorno della festa dei ss. Apostoli Pietro e Paolo (29 Giugno); il giorno dell’assunzione della B.V. Maria (15 agosto); il giorno di Ognissanti (1 Novembre); il giorno della festa dell’Immacolata Concezione (8 Dicembre); il giorno di Natale (25 dicembre)’ (Cinque di quelle festività furono soppresse nel 1977);
- l’art. 14 afferma: ‘Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico…’;
- l’art. 29 afferma che ‘…b) Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate… Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case generalizie ed alle Procure delle associazioni religiose, anche estere. Le associazioni o le Case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno. Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono già in possesso, dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo… h)… non saranno applicate ai ministri del culto per l’esercizio del ministero sacerdotale l’imposta sulle professioni e la tassa di patente, istituite con il Regio decreto 18 novembre 1923, n° 2538, in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, né qualsiasi altro tributo del genere’;
- l’art. 30 che ‘lo Stato Italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacità di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali’;
- l’art. 34 dice che ‘lo Stato italiano, volendo ridonare allo istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili… Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di Appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell’atto di matrimonio’;
- l’art. 36 dice: ‘L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi di accordo tra la Santa Sede e lo Stato’;
- l’art. 40 afferma: ‘Le lauree in sacra teologia date dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato Italiano. Saranno parimenti riconosciuti i diplomi, che si conseguono nelle scuole di paleografia, archivistica e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l’archivio nella Città del Vaticano’.
Oltre a tutto ciò lo Stato italiano si obbligò a dare parecchio denaro al Vaticano, infatti nella Convenzione Finanziaria si legge all’art. 1 che ‘l’Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000 (settecentocinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto consolidato italiano 5 per cento al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p.v) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo)’. Durante le trattative, un alto prelato, che si occupava delle finanze vaticane, aveva detto ad un suo confratello: ‘Questa volta bisogna che l’Italia paghi care le indulgenze’!
Ma cosa ottenne lo Stato italiano dalla Chiesa cattolica romana in cambio di tutti i favori e privilegi concessigli (si tenga presente che non li ho citati tutti)? Questi, che troviamo negli art. 12, 19, 20, 21 e 43 del Concordato.
- L’art. 12 afferma: ‘Nelle Domeniche e nelle feste di precetto, nelle Chiese in cui officia un Capitolo, il celebrante la Messa Conventuale canterà, secondo le norme della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità del Re d’Italia e dello Stato italiano’;
- l’art. 19 che ‘prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore cum jure successionis, la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina. Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finché non avvenga la nomina della medesima’;
- l’art. 20 dice: ‘I vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà…’;
- l’art. 21 dice: ‘Le nomine degl’investiti dei benefici parrocchiali sono dall’autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione. In questo termine, il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, può manifestarle riservatamente all’autorità ecclesiastica, la quale, permanendo il dissenso, deferirà il caso alla Santa Sede’;
- l’art. 43 infine afferma: ‘Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall’Azione Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l’immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l’attuazione dei principi cattolici. La Santa Sede prende occasione della stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d’Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico’.
Pio XI espresse la sua soddisfazione per il Concordato il 13 febbraio 1929 parlando ai professori e agli allievi dell’Università cattolica del Sacro Cuore in questi termini: ‘E forse ci voleva anche un uomo come quello che la Provvidenza ci ha fatto incontrare, un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale… E con la grazia di Dio, con molta pazienza, con molto lavoro, con l’incontro di molti e abili assecondamenti, siamo riusciti ‘per medium profundum’ a concludere un Concordato, che se non è il migliore di quanti ce ne possano essere, è certo tra i migliori’.
Dal canto suo, Benito Mussolini, mediante questi patti Lateranensi, si guadagnò la stima e il favore della curia romana e dei Cattolici romani che non mancarono di manifestarglieli a poco più di un mese di distanza dalla firma dei Patti nelle ‘elezioni plebiscitarie’. Cardinali e vescovi scesero in campo apertamente incitando i Cattolici a dare il loro voto di approvazione a Mussolini. Il plebiscito del 24 Marzo diede 8.506.676 ‘sì’ su 8.650.470 votanti.
Inoltre va detto che Mussolini ebbe il sostegno della curia romana quando volle conquistare l’Etiopia. Tra i messaggi dati da prelati papali ai Cattolici in favore di quella guerra riportiamo solo i seguenti. Il 28 ottobre 1935 il cardinale Schuster di Milano disse ai Cattolici raunati nella cattedrale di Milano: ‘Cooperiamo con Dio in questa missione nazionale e cattolica di bene, soprattutto in questo momento in cui, sui campi di Etiopia, il vessillo d’Italia reca il trionfo della Croce di Cristo, spezza le catene agli schiavi, spiana le strade ai missionari del Vangelo (…) Pace e protezione all’esercito valoroso che, in obbedienza intrepida al comando della Patria, a prezzo di sangue, apre le porte di Etiopia alla fede cattolica e alla civiltà romana’.
Il 12 dicembre Giorgio Maria Del Rio, arcivescovo di Oristano, pubblicò sul bollettino della archidiocesi un appello ai Cattolici in cui si legge tra le altre cose: ‘Le popolazioni abissine sono ad un infimo livello religioso e morale, sono lontane dalla vera fede, dalla nostra religione cattolica, che è fonte di civiltà e di progresso. Tutto ciò che si fa quindi per dare alla Italia i mezzi necessari ad affermare in quelle terre la sua influenza e la sua autorità non è solo in vantaggio della Patria e della civiltà, ma anche della religione cattolica. La nostra povera ma generosa Italia, dietro i suoi soldati, porta in Abissinia non solo il pane, le strade, la liberazione dalla schiavitù, tutte le provvidenze della civiltà; ma vi porta ancora la Croce di Gesù Cristo, gli insegnamenti e gli aiuti della Religione cattolica, apostolica, romana, che nelle mani dei nostri missionari non ha mai servito a preparare conquiste politiche’.
Ricordiamo che nella guerra d’Etiopia Mussolini autorizzò l’impiego di gas lacrimogeni e di iprite, per l’artiglieria e l’aviazione. Le vittime fra gli Etiopi furono migliaia. Il 5 maggio 1936 le truppe italiane con alla testa il Maresciallo Badoglio entrarono in Addis Abeba. Tornato in Italia un mese dopo, Badoglio fu ricevuto da Pio XI. ‘Il colloquio con Pio XI si protrasse per oltre un’ora e mezzo, superando di gran lunga i venti minuti protocollari delle visite pontificie. Nel pomeriggio, il Legato del Papa gli restituì la visita nel suo appartamento in via XX settembre’ (Vanna Vailati, Badoglio racconta, Torino 1955, pag. 323). Evidentemente il papa era rimasto molto contento della conquista dell’Etiopia da parte dell’esercito italiano.
Per tutte le altre confessioni religiose, che a quel tempo erano poche, fu approvata pochi mesi dopo la cosiddetta ‘legge sui culti ammessi’ (24 Giugno 1929), che è tuttora vigente, e che recita così:
‘Legge 24 giugno 1929, n.1159 – Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.
- Art. 1 Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. L’esercizio, anche pubblico di tali culti è libero.
- Art. 2 Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri (essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l’autorizzazione governativa per gli acquisti e per l’alienazione dei beni dei corpi morali, abolito con legge n. 127 del 1997 e dalla legge n. 191 del 1998). Norme speciali per l’esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale.
- Art. 3 Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero dell’Interno per l’approvazione. Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l’approvazione governativa.
- Art. 4 La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari.
- Art. 5 La discussione in materia religiosa è pienamente libera.
- Art. 6 Abrogato (I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.)
- Art. 7 Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l’ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.
- Art. 8 Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all’ufficiale di stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio. L’ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata a’ termini dell’art. 3.
- Art. 9 Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile (Vedi gli artt. 143, 144 e 147 c.c. 1942) e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l’uno dopo l’altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell’art. 95 del codice civile. L’atto di matrimonio dev’essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli artt. 352 e 353 del codice civile per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell’art. 10 della presente legge. L’atto, così compilato, sarà subito trasmesso in originale all’ufficiale dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.
- Art. 10 L’ufficiale dello stato civile, ricevuto l’atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni: il nome e cognome, l’età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi; il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori; la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa; la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge; il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio; il nome e cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio. L’ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore della Repubblica, nei casi e per gli effetti indicati nell’art. 104 del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, per l’ordinamento dello stato civile.
- Art. 11 Al matrimonio celebrato davanti il ministro di un culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti l’ufficiale dello stato civile.
- Art. 12 Agli effetti dell’art. 124 codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio dell’autorizzazione prevista nell’art. 8 della presente legge. Incorre nella multa stabilita nell’art. 124 del codice civile l’ufficiale dello stato civile che omette di eseguire la trascrizione dell’atto di matrimonio, entro il termine indicato nell’art. 10 della presente legge.
- Art. 13 Gli artt. da 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dopo la guerra, l’Assemblea Costituente della neonata Repubblica Italiana si pose il problema dell’eventuale conservazione nella nuova carta costituzionale dei Patti Lateranensi, che erano apertamente illiberali e quindi in contrasto con altri articoli della medesima Costituzione (che ricordiamo fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 Dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° Gennaio 1948). Ma in seguito alle pressioni vaticane e al ‘realismo politico’ dei partiti di sinistra che dicevano di non volere turbare la pace religiosa degli Italiani, i Patti Lateranensi furono ricevuti nella Costituzione e inseriti nell’articolo 7, che recita così: ‘Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale’.
In questa maniera la Chiesa Cattolica Romana, anche dopo la caduta del fascismo riuscì a godere degli stessi privilegi che gli aveva accordato Benito Mussolini.
A tutte le altre confessioni religiose fu riservato invece il successivo articolo 8, che dice: ‘Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze’.
Dunque, è importante sottolineare che sia la legge sui culti ammessi e sia l’articolo sulle Intese sono una conseguenza del Concordato.
La prima Intesa, quella tra lo Stato e la Chiesa Valdese: il frutto della revisione del Concordato (1984)
La carta costituzionale fu immediatamente operante per quanto riguarda l’articolo 7, quello del Concordato; quanto all’articolo 8 invece, quello sulle Intese, i governi che si susseguirono mostrarono di non avere molta fretta: le Intese potevano aspettare.
Per vedere la prima intesa tra lo Stato e una Chiesa diversa da quella Cattolica Romana, bisogna aspettare il 1984 quando fu firmata la prima Intesa, quella tra lo Stato Italiano e la Chiesa Valdese Metodista. Vediamo dunque come si arrivò a questa prima Intesa. Agli inizi degli anni ’70 la Chiesa Cattolica godeva dei privilegi del regime concordatario, ma la società stava cambiando (tra le altre cose, nel 1974 i cattolici erano usciti sconfitti dal referendum sul divorzio, e alle elezioni del 1976 i comunisti salirono raggiungendo quota 34,4%, rimanendo comunque il secondo partito italiano) e sia dentro che fuori dal mondo cattolico, si contestavano i privilegi e i poteri delle strutture ecclesiastiche e se ne chiedeva la fine. Da più parti si chiedeva l’abrogazione del Concordato, e a sostegno di ciò veniva detto che i suoi articoli erano in aperto contrasto con il resto della carta costituzionale. Questo lo chiedevano anche molti evangelici.
In un convegno tenutosi a Genova l’11 febbraio 1973, in occasione del 44° anniversario dei Patti Lateranensi, il metodista Giorgio Spini, diceva con veemenza: ‘Sì, siamo per l’abolizione del Concordato, non in forma di guerriglia anticlericale, ma per la liberazione delle forze cristiane d’Italia, delle forze cristiane che sono all’interno della chiesa cattolica. Chiediamo la liberazione dalla bestia, la liberazione dalle commistioni che disonorano il nome cristiano che è comune a cattolici ed evangelici. Ecco, lasciateci sperare, lasciateci credere che questa richiesta di abolizione del Concordato non debba partire esclusivamente o soltanto da file di democrazia laica; lasciateci credere che l’inizio del rinnovamento, l’inizio della riforma del popolo cristiano possa venire proprio dalla richiesta di liberazione della chiesa da questa cattività babilonica’ (AA.VV., Le sbarre del Concordato, Ed. Lanterna, Genova 1973).
Nel 1972 l’onorevole Lelio Basso si fece promotore di una proposta di legge costituzionale per la revisione degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione. Nella motivazione che accompagnava la proposta si diceva testualmente: ‘E’ ormai pressoché unanime il riconoscimento, fra i cattolici come fra i non cattolici, che i Concordati sono strumenti di altri tempi e non più rispondenti alla situazione contemporanea. Essi sono sempre stati concepiti, qualunque sia la teoria cui ci si voglia richiamare, come accordi di vertici fra due poteri che si fanno reciproche concessioni al di sopra della testa dei sudditi e che si accordano reciproci privilegi nell’ambito del potere: non a caso i concordati nacquero come accordi fra le due grandi potestà del Medio Evo, quella papale e quella imperiale, e durarono finché durarono i regimi assoluti: le ultime fioriture risalgono al tempo della Restaurazione (e giù Cavour scriveva nel 1861: ‘L’era dei Concordati è finita’) o a quello del più recente totalitarismo’.
Siccome però non era possibile eliminare il Concordato, la soluzione si trovò nell’accontentare i non cattolici con le Intese e nell’ottenere il consenso del Parlamento per la revisione del Concordato con la Chiesa Cattolica. Il governo nominò dunque una commissione di tre membri (tutti cattolici), costituita da Arturo Carlo Jemolo, Roberto Ago e Guido Gonnella, con il compito di avviare trattative con il Vaticano per la revisione del Concordato e stabilire contatti con le altre confessioni religiose per arrivare alla stipulazione di Intese.
E così dunque il 18 febbraio del 1984 la ‘Santa Sede’ (rappresentata dal Cardinale Agostino Casaroli) e la Repubblica Italiana (nella persona del Presidente del Consiglio Bettino Craxi) firmarono un Nuovo Concordato che apportò delle modifiche al Concordato Lateranense. La prima differenza che si nota in questo nuovo Concordato è che a differenza del precedente questo non porta in testa la dicitura ‘In nome della Santissima Trinità’. Un altra differenza la si nota nel primo punto del protocollo addizionale secondo cui ‘si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano’ (La Conferenza Episcopale Italiana comunque a proposito di questa modifica, per tranquillizzare i Cattolici, disse: ‘Se poi il Protocollo addizionale avverte che ‘si considera non più in vigore il principio… della religione cattolica come sola religione dello Stato’, si possono comprendere le ragioni di un simile cambiamento che, anche alla luce della Dichiarazione del Concilio sulla libertà religiosa, si ispira al rispetto dovuto a chiunque abbia altra fede o diversa convinzione di coscienza. Questo cambiamento nulla toglie ai valori della religione cattolica. Essa appartiene da sempre al popolo italiano nel quale si è largamente radicata per la forza del Vangelo, fino ad essere fermento della sua storia, della sua civiltà, della sua cultura, dei suoi impegni per un’ordinata convivenza civile, per aperti rapporti di collaborazione in Europa e nel mondo, per il progresso di tutti i popoli e per la pace’).
Per cui uno è ‘libero’ (quantunque lo Stato italiano continuerà ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado) a scuola di avvalersi o meno dell’insegnamento cattolico.
L’art. 9 afferma infatti che ‘nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento’. A proposito di questa ‘libertà’ concessa ai non Cattolici di professare la loro fede va detto che la chiesa cattolica è stata costretta dalle circostanze (così diverse per molti versi da quelle di secoli fa) a concederla loro perché se le circostanze fossero state altre questa ‘libertà’ essa non l’avrebbe giammai concessa. In altre parole essa si è adattata ai tempi, come sempre ha fatto, ma senza rinunciare con questo alla tesi che solo lei ha il diritto di essere completamente libera di divulgare la sua dottrina perché solo lei è la depositaria della verità.
A conferma che nella realtà la chiesa cattolica anche quando dà ad altri libertà religiosa lo fa con rammarico e ipocritamente ecco quanto si legge in un articolo di Civiltà cattolica: ‘Ora la Chiesa cattolica, convinta per le sue divine prerogative di essere l’unica vera Chiesa, deve reclamare per sé soltanto il diritto alla libertà, perché unicamente alla verità, non mai all’errore, questo può competere; quanto alle altre religioni essa non impugnerà la scimitarra, ma domanderà che con mezzi legittimi degni della persona umana, non sia loro consentito di diffondere false dottrine. Per conseguenza in uno stato cattolico, in cui la maggioranza è cattolica, la Chiesa chiederà che all’errore non sia data esistenza legale e che, se esistono minoranze di religione diversa, queste abbiano solo un’esistenza di fatto, senza la possibilità di divulgare le loro credenze… in alcuni paesi poi, i cattolici saranno costretti a chiedere la piena libertà religiosa per tutti, rassegnati di potere convivere, là dove essi solo avrebbero il diritto di vivere. In questo caso la Chiesa non rinuncia alla sua tesi, che suona come la più imperativa delle leggi, ma si adatta all’ipotesi, cioè alle condizioni di fatto, dalle quali la sua vita concreta non può prescindere… La Chiesa non può arrossire di questa sua intransigenza, così come l’afferma nel principio e così come l’applica nella pratica’ (F. Cavalli, S. J. ‘Le condizioni dei protestanti in Spagna’ in Civiltà Cattolica, 3 aprile 1948). Tradotto nella pratica questo significa che se in Italia salisse al potere un dittatore come Hitler o Mussolini la chiesa cattolica si alleerebbe con esso e chiederebbe subito che ai Protestanti venga tolta (o almeno ridotta) la libertà di professare la loro fede e di divulgare la Parola di Dio – cosa che riteniamo non gli verrebbe rifiutata dal dittatore perché il papa sa come persuadere qualsiasi dittatore a concedergli favori – e perciò ritornerebbero le persecuzioni di un tempo.
Per quanto riguarda le facilitazioni fiscali si legge nell’art. 7 che ‘agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione’ (n.3), ma anche che ‘le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime’ (n.3).
Anche a proposito del matrimonio in questo nuovo Concordato si nota qualche differenza infatti l’art. 8 dopo avere affermato che ‘sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale’ afferma: ‘La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà aver luogo: a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione; b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile’. Quanto poi alle sentenze di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici esse sono equiparate a sentenze straniere, quindi viene introdotto l’istituto della deliberazione.
Per quanto riguarda le Intese tra lo Stato e le altre confessioni religiose, quelli che per primi accolsero l’invito furono i Valdesi, che nominarono una commissione composta da Giorgio Peyrot, Giorgio Spini e Sergio Bianconi che si mise subito al lavoro con la commissione governativa. Il 4 Febbraio 1978 i lavori erano terminati ed era pronto un testo di Intesa tra il Governo della Repubblica e la Tavola Valdese. In quella Intesa, che fu la prima tra lo Stato Italiano e una confessione religiosa non cattolica, i Valdesi vedevano un possibile strumento di testimonianza cristiana e di promozione della giustizia. Pensavano di dare una pubblica testimonianza facendo vedere che se in Italia c’è una grossa organizzazione cattolica che attraverso l’art. 7 della Costituzione impone allo Stato un Concordato da cui riceve iniqui benefici e privilegi, c’è anche una piccola chiesa protestante che attraverso l’art. 8 è capace di stipulare con lo Stato un accordo rispettoso e corretto, da cui non si aspetta né benefici economici, né privilegi nei confronti di altri cittadini. Fu per questo che nei vari articoli della loro Intesa venne ripetutamente inserita la frase: ‘gli oneri sono a carico degli organi ecclesiastici’.
In altre parole, fu come se i Valdesi dicessero: ‘Noi non facciamo come la Chiesa Cattolica, noi non prendiamo soldi dallo Stato’.
La ratifica dell’Intesa tra lo Stato e i Valdesi però non fu immediata, perché avvenne solo nel 1984, in quanto prima si dovette aspettare il rinnovo del Concordato. Una volta firmato il nuovo Concordato tra il Vaticano e la Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, tre giorni dopo fu firmata l’intesa tra il presidente Bettino Craxi e il moderatore Giorgio Bouchard.
Nasce l’8 per mille
Il 15 Novembre 1984, nove mesi dopo la firma del nuovo Concordato avvenne che il presidente Bettino Craxi e il cardinale Casaroli sottoscrissero un ‘protocollo aggiuntivo’, che il 16 maggio 1985 fu definitivamente approvato dal Senato della Repubblica e trasformato in legge con il titolo: ‘Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio alle diocesi’. Con questa legge (L. 20 maggio 1985, n. 222), che poi diventerà nota come ‘legge dell’8 per mille’, veniva modificato il sistema di sostegno economico ai preti da parte dello Stato Italiano. Sotto il vecchio Concordato vigeva il sistema della ‘congrua’, che praticamente era uno stipendio che ogni prete riceveva personalmente dallo Stato. Ma nel nuovo regime concordatario questo metodo di finanziamento non era più considerato adeguato dalle gerarchie cattoliche, sia perché non difendibile sul piano dei principi di legittimità invocati dai laici, sia perché, applicandosi direttamente alla persona, non era gestibile in modo diretto dalle autorità ecclesiastiche. Nella suddetta legge sono presenti due articoli, che sono il 46 e il 47, che recitano così:
Art. 46. A decorrere dal periodo d’imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire due milioni, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 47. A decorrere dall’anno finanziario 1990 una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
Ecco dunque dove nasce l’8 per mille. Nasce da un accordo finanziario aggiuntivo al Concordato tra la Chiesa Cattolica Romana e lo Stato Italiano per il finanziamento al clero cattolico, accordo con il quale si sostituì la vecchia congrua ai preti. La legge dell’8 per mille nacque dunque per continuare a dare soldi dello Stato alla Chiesa romana.
Tra i più colpiti da questa inattesa conseguenza finanziaria del Concordato furono proprio gli estensori valdesi della prima Intesa. Giorgio Peyrot, che a quel tempo era professore emerito di diritto ecclesiastico presso la Facoltà Valdese di Teologia, uno dei principali artefici di quell’Intesa, scrisse nel 1985 una serie di articoli infuocati sul giornale ‘La luce’ per denunciare l’illegittimità della legge dell’8 per mille.
Sul numero dell’8 Marzo 1985, quando ancora il disegno di legge non era stato definitivamente approvato, in un articolo dal titolo ‘Un’autentica distrazione’ scrisse: ‘Quello che non può convincere nessuno è la pretesa legittimità con cui si è prevista all’art. 47 del citato disegno, un’autentica distrazione del gettito delle imposte raccolte dallo Stato per i propri fini istituzionali, a favore di una Chiesa i cui fini – al pari di ogni altra confessione religiosa – esulano totalmente dai fini dello Stato’ ed ancora: ‘Per coprire l’operazione predetta che integra gli estremi del privilegio ecclesiastico in materia finanziaria, nella ‘Relazione sui principi’ presentata in Parlamento l’8 agosto 1984 è detto che l’8 per mille potrebbe essere devoluto anche a favore ‘di altre confessioni religiose interessate sulla base di intese con esse’. In tal modo per mantenere un privilegio a chi di dovere si cerca di estenderlo ad altri, fingendo una generosità pelosa’.
E in un articolo successivo dal titolo ‘Interrogarsi come credenti’ (5 Aprile 1985), scrisse: ‘Forse però circa questo 8 per mille v’è chi un pensierino l’ha fatto! L’atteggiamento valdese può infatti sembrare a taluno troppo rigorista, eccessivo, formulato, in circostanze non più all’altezza dei tempi. Ancora un anno fa, quando fu conclusa la Intesa, una offerta del genere il Governo non l’aveva ancora fatta a nessuno; neppure quella di rendere deducibili dall’imponibile dell’IRPEF i doni fatti alla Chiesa romana. Pertanto di fronte a fatti nuovi, a circostanze così favorevoli per arrotondare i bilanci ecclesiastici, v’è forse chi ha pensato di cercar di conciliare i principi con le opportunità che ci stanno davanti. Ma a tal proposito ritengo che occorra chiarire a tutti che nella presente circostanza non v’è nulla di nuovo, all’infuori di una grave tentazione a cedere ad uno dei più grossi e pericolosi privilegi a cui le Chiese sono state esposte. E’ bene ricordare che in una situazione analoga il nostro primo deputato al Parlamento subalpino Giuseppe Malan, che era ad un tempo anche il cassiere della Tavola, ebbe a rispondere alle offerte precisando: ‘meglio poveri, ma liberi’. Ed oggi io stimo che per il rispetto che dobbiamo allo Stato di cui siamo cittadini, non potremmo assumere che la stessa posizione’.
La legge dell’otto per mille cominciò a diventare operante nel 1990. I Valdesi resistettero due anni alla tentazione; poi, per usare le parole di Peyrot, cedettero ‘ad uno dei più grossi e pericolosi privilegi a cui le Chiese sono state esposte’, e si dichiararono disposti a ricevere e gestire i fondi dell’8 per mille (ma senza partecipare alla ripartizione delle quote non espresse). Era l’anno 1993, e le chiese valdesi e metodiste decisero di avvalersi della legge e di accedere alla riscossione dell’8 per mille dell’IRPEF. Nel prendere questa decisione il sinodo fissò però un criterio guida. Stabilì che la somma ottenuta non fosse utilizzata per fini di culto, non servisse cioè al mantenimento dei pastori e delle attività cultuali della chiesa, ma unicamente per progetti di natura assistenziale, sociale e culturale e che una quota corrispondente al 30% dell’importo totale fosse riservata a progetti nei Paesi in via di sviluppo, in collaborazione con organismi internazionali religiosi e laici. Nel giugno 2009 il Parlamento Italiano ha approvato una modifica all’Intesa secondo cui i Valdesi parteciperanno anch’essi alla ripartizione delle quote non espresse.
Le Intese con lo Stato delle altre Chiese Evangeliche
Dopo i Valdesi, furono le Assemblee di Dio in Italia (ADI) a stipulare l’Intesa con lo Stato. Esse firmarono l’Intesa con lo Stato nel 1986, Intesa che diventò legge nel 1988, e anch’esse decisero di aderire alla ricezione dell’8 per mille, ‘destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo’, e non partecipando alla ripartizione delle quote non espresse.
Nel 1993 fu firmata l’Intesa fra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), con la quale anche la Chiesa Luterana accettò di ricevere l’8 per mille, Intesa che diventò legge nel 1995 con la legge n. 520/95. La somma ricevuta dalla CELI (che comprende anche le quote non espresse) viene impiegata oltre che per il sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, e ciò sia direttamente, sia attraverso le Comunità ad essa collegate.
Sempre nel 1993 anche le Chiese Battiste (UCEBI) firmarono un’Intesa con lo Stato, che fu ratificata nel 1995 (legge 116/95). Anche le Chiese Battiste hanno resistito alla tentazione di prendere l’8 per mille per un certo tempo come i Valdesi e poi hanno ceduto, ma la loro resistenza è durata più a lungo, infatti è stato solo nel 2008 che esse hanno accettato di prendere l’8 per mille e adesso sono in trattativa con lo Stato Italiano per apportare la relativa modifica all’Intesa. Le quote dell’8 per mille potranno essere utilizzate esclusivamente per ‘fini umanitari, sociali e culturali’, e comprenderanno anche le quote non espresse.
L’intesa delle ADI con lo Stato
Vediamo ora di parlare di come le Assemblee di Dio in Italia giunsero a stipulare l’Intesa con lo Stato. Nel giugno 1984, in occasione del Convegno Pastorale delle ADI venne indetta una sessione straordinaria dell’Assemblea Generale per discutere e approvare la documentazione (Carmine Lamanna definisce improbo il lavoro che fu fatto per la preparazione della documentazione, e Toppi gli fa eco definendolo ‘gravoso ed arduo’) da presentare al Governo Italiano in vista dell’intesa con lo Stato. All’unanimità furono ratificati gli argomenti da inserire nell’intesa e la stesura globale dei ‘Lineamenti dottrinali’ delle ADI. Il 23 luglio di quello stesso anno venne inoltrata formale richiesta al Governo. La Presidenza del Consiglio dei ministri allora costituì una Commissione di studio per valutare le richieste delle ADI in vista della predisposizione del progetto di intesa e chiese che venissero indicati quattro esperti per rappresentare le ADI nella Commissione stessa. I quattro esperti, designati dal Consiglio Generale delle Chiese ADI, furono il professore Giorgio Spini, il professore Sergio Bianconi (evangelici che avevano fatto parte della precedente commissione per l’intesa con la Tavola Valdese), il dottore Giuseppe Di Masa quale consulente legale delle ADI, e poi il Presidente delle ADI. I lavori della commissione iniziarono nel giugno del 1985, e si conclusero nell’ottobre del 1986. Nell’ottobre del 1986 venne siglato il testo definitivo dell’intesa dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e dal presidente delle ADI. L’intesa fu poi firmata il 29 dicembre del 1986. Nel novembre del 1988 poi, lo Stato Italiano – sulla base dell’intesa tra Stato e ADI stipulata nel dicembre del 1986 e firmata dall’allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi e dal Presidente ADI Francesco Toppi – promulgò la legge che regola i rapporti tra lo Stato e le ADI.
Questa legge – conosciuta come la legge 22 Novembre 1988, n. 517 – è trascritta integralmente qui di seguito.
Legge 22 novembre 1988. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia (Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 1988).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
1. – 1) I rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell’intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.
2) Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Assemblee di Dio in Italia, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
2. – 1) La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.
2) La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l’organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell’ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.
3. – 1) I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.
2) Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell’ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
3) Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l’affissione di appositi avvisi.
4) In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare competente adotta, d’intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.
5) I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.
4. – 1) L’assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.
2) L’accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L’accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti.
3) Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
5. – 1) Ai fini dell’applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono.
6. – 1) Negli istituti penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.
2) A tal fine le ADI trasmettono all’autorità competente l’elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L’assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell’istituto penitenziario.
3) Il direttore dell’istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.
7. – 1) Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell’assistenza spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI.
8. – 1) La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.
2) Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.
9. – 1) La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell’ambito delle attività culturali previste dall’ordinamento scolastico.
2) Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti.
10. – 1) Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura biblica rilasciati dall’Istituto biblico italiano, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
2) I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
3) Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4) La gestione ed il regolamento dell’Istituto nonché la nomina del personale insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.
11. – 1) Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI.
2) La forza pubblica, salvo casi di urgente necessità, non può entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l’esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai ministri delle singole chiese.
12. – 1) La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2) Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 comunicano tale intenzione all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.
3) L’ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
4) Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
5) Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile all’atto di matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.
6) La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
7) L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto.
8) Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
13. – 1) Le “Assemblee di Dio in Italia”, ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI e gestiti dalle medesime.
2) Le attività di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai sensi del comma 1, sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.
3) Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.
14. – 1) Ferma restando la personalità giuridica delle “Assemblee di Dio in Italia”, ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l’entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalità di culto, i quali svolgono anche altre attività ai sensi dell’articolo 15:
a) Istituto evangelico “Betania-Emmaus”, con sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara;
b) Istituto evangelico “Eben-Ezer”, con sede in Corato;
c) Istituto evangelico “Betesda”, con sede in Giarre, frazione Macchia.
2) Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell’interno.
3) I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.
15. – 1) Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell’Evangelo, all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro (1).
16. – 1) La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli articoli 13 e 14 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato.
2) Per gli acquisti di beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
17. – 1) Gli enti di cui agli articoli 13 e 14 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.
18. – 1) L’ente morale “Assemblee di Dio in Italia” e gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2) Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
3) Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
19. – 1) Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2) In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dell’ente morale “Assemblea di Dio in Italia” e udito il parere del Consiglio di Stato.
3) La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte del competente organo delle ADI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell’ente stesso.
4) La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
20. – 1) Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese associate alle ADI, effettuate all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.
2) Tenuto conto che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l’economicità della gestione ed una adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.
3) E’ riconosciuta agli incaricati dalle ADI la libertà di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcuno tributo locale.
21. – 1) Premesso che a norma dell’articolo 26 dello Statuto delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell’Ente stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d’imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire due milioni a favore dell’ente morale ADI di cui all’articolo 13 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.
2) Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.
22. – 1) Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2) Le ADI provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
23. – 1) A decorrere dall’anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.
2) Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.
3) A decorrere dall’anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al comma 1, calcolata sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente con destinazione alle ADI.
4) La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
24. – 1) Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un’apposita commissione paritetica, nominata dall’autorità governativa e dal Consiglio generale delle Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all’articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche.
25. – 1) Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell’interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione.
2) Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;
b) l’ammontare complessivo delle somme di cui all’articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l’ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;
c) gli interventi operati per le altre finalità previste all’articolo 23.
26. – 1) La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle ADI.
27. – 1) Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
28. – 1) Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed opere delle ADI, nonché degli organi e delle persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
29. – 1) Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della presente legge.
2) Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
3) In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1988
COSSIGA
De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Vassalli
Ancora prima che la legge fosse promulgata, sul periodico ‘Risveglio Pentecostale’ uscì un articolo dal titolo ‘Perché l’Intesa’ in cui tra le altre cose si diceva: ‘Tutta la gloria sia al Signore per la conclusione dell’intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e le ADI. Possiamo ben dire che il Signore ha predisposto tutto affinché le trattative nonostante la loro complessità, si siano svolte in tempi brevi e in un’atmosfera di cordiale comprensione da parte della Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri’ (Risveglio Pentecostale, n° 2, Febbraio 1987, pag. 27).
L’8 per mille e altri benefici o privilegi economici
In virtù dunque delle loro rispettive Intese con lo Stato, alcune istituzioni religiose, ricevono l’8 per mille. Che cosa è l’8 X 1000? E’ il meccanismo con cui lo Stato italiano, attraverso la scelta dei contribuenti, devolve l’8‰ dell’intero gettito fiscale IRPEF allo Stato e ad alcune confessioni religiose, per scopi definiti dalla legge. Ogni cittadino che presenta la dichiarazione dei redditi può scegliere la destinazione dell’8‰ del gettito IRPEF tra sette opzioni: Stato, Chiesa cattolica, Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, e Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. La scelta si compie mettendo la propria firma sul modello in corrispondenza dell’istituzione prescelta.
Anche l’otto per mille dell’IRPEF di chi non firma viene comunque ridistribuito tra cinque dei sette enti contendenti. Le Assemblee di Dio in Italia però non partecipano a questa spartizione e la loro quota viene assegnata allo Stato. Per alcuni anni anche la Chiesa valdese rifiutò di partecipare, ma nel 2001 il Sinodo approvò l’accettazione anche delle quote non espresse. Tale decisione è stata recepita dallo Stato nel 2005, con la modifica dell’intesa con la Chiesa valdese, che è stata approvata dal Parlamento nel giugno 2009.
Inoltre, ogni anno tutte le confessioni ricevono i finanziamenti relativi alla dichiarazione dei redditi di tre anni prima, ad eccezione della Chiesa cattolica che, secondo l’art. 47 della legge n. 222 del 20 maggio 1985, riceve anche un anticipo relativo all’anno in corso.
L’8 per mille viene usato dalle ADI solo per scopi sociali ed umanitari e non per sostenere i loro ministri di culto (di cui alcuni si sostentano con un lavoro secolare, mentre altri – coloro che sono a tempo pieno – vengono sostenuti da un fondo finanziario formato dalle offerte dei credenti).
Inoltre le ADI non partecipano alla divisione della percentuale di chi non ha firmato per nessuno come invece fanno per esempio la Chiesa Cattolica Romana, la Chiesa Luterana e le Chiese Valdesi (e come farà anche l’UCEBI). Comunque, anche senza partecipare a questa ripartizione incassano parecchi soldi (1): ecco per esempio quello che hanno incassato dal 2000 al 2003: 2000 = 710.844,17; 2001 = 789.112,60; 2002 = 753.536,32; 2003 = 766.735,74 (Nota del gestore del blog: Nel grafico a fianco, tratto dal sito delle ADI vediamo che nell’anno 2003 le ADI dichiarano € 727.498,88 anziché € 766.735,74 che leggiamo dai dati sopra, in quanto si riferiscono ai redditi del 1999 ripartiti nel 2003).
Va tuttavia detto che nei suddetti anni le ADI come ‘Fondi derivanti da scelte espresse dai contribuenti’ hanno preso meno dei Valdesi e dei Luterani, che numericamente sono molto meno. E che nei suddetti anni se le ADI avessero partecipato ai fondi derivanti dalle scelte non espresse avrebbero incamerato oltre a quelle somme anche le seguenti: 2000 = € 1.083.310,73; 2001 = € 1.134.145,02; 2002 = € 1.076.768,08; 2003 = € 1.109.758,97; e considerando la consistenza delle somme che le ADI si privano ogni anno, non è difficile pensare che prima o poi saranno tentati a far apportare una modifica all’Intesa – come hanno fatto i Valdesi – per poter partecipare anche loro alla ripartizione. Fonte: http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/intese_indice.html
Le ADI (come anche altre organizzazioni religiose che hanno fatto l’Intesa con lo Stato) in virtù dell’intesa con lo Stato beneficiano di questi altri privilegi economici. 1) La possibilità per i contribuenti di ‘dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire due milioni [€ 1.032,91] a favore dell’ente morale ADI’ (Legge 22 Novembre 1988, Art. 21). Queste offerte vanno mandate su un conto corrente postale denominato ‘Fondo Culto e Ministerio’, e possono essere devolute per il sostentamento dei ministri oppure per l’acquisto di locali di culto e per la loro manutenzione (cfr. Francesco Toppi, E Mi Sarete Testimoni, ADI-Media 1999, pag. 160-161). In questa maniera quindi, chicchessia sarà incoraggiato a dare alle ADI delle somme di denaro. 2) L’esenzione dal pagamento dell’ICI (l’Imposta Comunale sugli Immobili) per i suoi immobili; quindi non pagano l’ICI né sui locali di culto e neppure su altri loro immobili, in quanto secondo la legge italiana sono esenti dall’ICI tra gli altri anche ‘i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze’.
1) Sempre però meno di quanto prendono in ordine la Chiesa Cattolica Romana (2003 = 886.989.420,77 compresi i fondi derivanti dalle scelte non espresse); Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (2003 = 1.975.257,59 compresi i fondi derivanti dalle scelte non espresse); l’Unione delle Chiese metodiste valdesi (2003 = 5.770.695,30 senza i fondi delle scelte non espresse); l’Unione delle Comunità ebraiche italiane (2003 = 3.654.226,54 compresi i fondi derivanti dalle scelte non espresse); e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (2003 = 2.567.834,87 compresi i fondi derivanti dalle scelte non espresse)
Perché è sbagliato stabilire Intese con lo Stato
Ora, noi Cristiani stabiliamo che una cosa è sbagliata in base alla Scrittura, che è la Parola di Dio. Non in base a nostre opinioni o congetture, ma in base a quello che dice la Parola. Quando per esempio diciamo che è sbagliato pregare i morti, lo diciamo in base a quello che dice la Scrittura, così anche quando affermiamo che la Chiesa non ha due capi di cui uno visibile in terra e l’altro invisibile in cielo, ma uno solo ed è in cielo, e il suo nome è Gesù Cristo; o quando affermiamo che è sbagliato per un credente sposarsi con un non credente, e di questi esempi ne potrei citare molti altri.
Nel caso della stipulazione di una Intesa tra Chiesa e Stato diciamo la stessa cosa, è sbagliato stipularla in base a quello che dice la Scrittura. Vediamo dunque di dimostrare mediante la Scrittura perché è sbagliato per la Chiesa compiere una simile cosa.
Le autorità sono da Dio
Innanzi tutto dobbiamo affermare che la Scrittura nel Nuovo Testamento dice con molta chiarezza che le autorità sono da Dio e quindi dobbiamo sottometterci ad esse ed onorarle, secondo che è scritto:
“Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori; perché non v’è autorità se non da Dio; e le autorità che esistono, sono ordinate da Dio; talché chi resiste all’autorità, si oppone all’ordine di Dio; e quelli che vi si oppongono, si attireranno addosso una pena; poiché i magistrati non son di spavento alle opere buone, ma alle cattive. Vuoi tu non aver paura dell’autorità? Fa’ quel ch’è bene, e avrai lode da essa; perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene; ma se fai quel ch’è male, temi, perché egli non porta la spada invano; poich’egli è un ministro di Dio, per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male. Perciò è necessario star soggetti non soltanto a motivo della punizione, ma anche per motivo di coscienza. Poiché è anche per questa ragione che voi pagate i tributi; perché si tratta di ministri di Dio, i quali attendono del continuo a quest’ufficio. Rendete a tutti quel che dovete loro: il tributo a chi dovete il tributo; la gabella a chi la gabella; il timore a chi il timore; l’onore a chi l’onore” (Romani 13:1-7).
Inoltre la Scrittura ci comanda di pregare per le autorità secondo che è scritto: “Io esorto dunque, prima d’ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e onestà” (1 Timoteo 2:1-2).
Dunque, queste sono le cose che noi Cristiani dobbiamo fare nei confronti delle autorità. In tutto il Nuovo Testamento però alle autorità non viene detto quello che devono fare nei riguardi della Chiesa, cioè non si chiede nulla a tal proposito. In altre parole non viene detto che le autorità devono essere moralmente sottomesse alla Chiesa, come neppure si dice che le autorità devono onorare la Chiesa standola rispettosamente a sentire tutte le volte che parla di problemi sociali. Certamente la Chiesa però deve rifiutare di ubbidire alle autorità quando queste le ordinano di fare qualcosa contraria alla volontà di Dio.
Ora, noi Cristiani non possiamo ignorare le autorità come neppure rifiutarle, e neppure parlare male di esse. Certamente le autorità talvolta commettono degli abusi e delle ingiustizie, ma comunque sia vanno rispettate. Dio è Colui che le giudica e in quel giorno esse renderanno conto a Dio del loro operato, e per certo gli abusi e le ingiustizie da esse perpetrate riceveranno la condegna punizione. Va anche ricordato però che Dio si usa degli abusi e delle ingiustizie perpetrate dalle autorità per provarci, ed anche per adempiere dei suoi disegni che a noi sul momento sfuggono, quindi occorre anche vedere la mano di Dio dietro questi comportamenti iniqui delle autorità.
Come Cristiani inoltre non possiamo neppure pretendere che le autorità ci ascoltino quando parliamo, nel senso che non possiamo pretendere di andare ad intrometterci negli affari politici, andando a suggerire ai politici quello che devono fare in campo sociale, economico, o religioso. Non dobbiamo fare l’errore della Chiesa Cattolica Romana quindi. Purtroppo però questo atteggiamento sbagliato non lo possiede solo la Chiesa Cattolica Romana ma anche diverse Chiese Protestanti. Il papa parla alle autorità secolari dalla finestra di San Pietro, mentre tante Chiese Evangeliche parlano alle autorità secolari dai loro convegni, dalle loro conferenze, e dai loro sinodi. Ma quando mai nel Nuovo Testamento ci viene detto che gli apostoli o altri servi di Cristo si permisero di intromettersi nella vita politica di una nazione suggerendo a questa o a quell’altra autorità secolare di fare una certa riforma o di prendere determinate iniziative a favore di Tizio, Caio e Sempronio? Da nessuna parte. Quindi anche quello che fanno certe Chiese Protestanti è sbagliato.
Le funzioni delle autorità
Le funzioni assegnate da Dio alle autorità (o allo Stato come possiamo anche chiamarle per comodità), sono essenzialmente queste:
1) Ordinare la convivenza umana per mezzo di apposite leggi;
2) Porre un argine al male attraverso la minaccia di punizione e la punizione stessa
3) Tenere desto il ricordo del giudizio di Dio su tutti gli uomini
I parlamenti sono lì a ricordarci che gli uomini non possono vivere senza leggi; i tribunali sono lì a ricordare che esiste una giustizia e che le azioni degli uomini verranno misurate basandosi sul suo metro; le carceri invece ricordano che il male non rimarrà impunito ma ricadrà sulla testa di chi lo commette.
Queste funzioni non possono e non devono essere svolte dalla Chiesa: essa non ha autorità su queste cose. C’è dunque da preoccuparsi quando si vedono dei Cristiani che vogliono ambire a ricoprire delle cariche pubbliche perché pensano di avere ricevuto da Dio la promessa di una particolare sapienza in merito, o come se avessero ricevuto delle capacità particolari per amministrare la società.
L’incarico che lo Stato ha ricevuto da Dio dunque serve a conservare questo mondo e a ricordare agli uomini l’autorità di Dio. Nello svolgimento di questo compito, lo Stato non può essere sostituito né istruito dalla Chiesa, perché l’opera dello Stato riguarda tutti gli uomini, e la responsabilità che ha ce l’ha nei confronti di Dio. Per la Chiesa non c’è posto per nessun posto speciale. Ai Cristiani è stato comandato di ubbidire alle autorità, e non di mettersi a governare le nazioni nell’attesa del ritorno di Cristo e quindi non è stato loro ordinato di ambire a diventare autorità secolari con poteri di giurisdizione sui popoli.
I limiti delle autorità e della Chiesa
Ma se da un lato c’è il pericolo che la Chiesa si intrometta negli affari dello Stato, dall’altro esiste il pericolo opposto, e cioè che lo Stato si intrometta negli affari della Chiesa, cioè che sono di specifica competenza della Chiesa.
Il limite fondamentale dello Stato è che ad esso non è stato affidato nessun compito di salvezza, cioè non ha nessun messaggio di salvezza da annunziare, nessuna speranza universale da proporre. Allo Stato peraltro Dio non ha affatto comandato di favorire la Chiesa nello svolgimento del suo mandato e della sua missione.
E’ alla Chiesa che è stato affidato il compito di annunciare la via della salvezza e di compiere opere buone. E questo compito lo deve adempiere nell’umiltà. Come il Figliuolo di Dio adempì la sua opera in questo mondo vivendo umilmente, così anche la Chiesa deve adempiere la sua opera vivendo in maniera umile in sottomissione e ubbidienza alle autorità, fino a che queste non inducano a disobbedire a Dio perchè in questo caso bisogna disubbidire alle autorità per ubbidire a Dio.
E nello stesso tempo la Chiesa deve vegliare per non permettere allo Stato di ingerirsi in qualche maniera nei suoi affari interni, non importa in quale attività o decisione o iniziativa, e questo perché permettere allo Stato di dettare legge o controllare qualche attività ecclesiastica significa smettere di essere liberi in quanto si diventa schiavi di leggi umane. E come vedremo, tramite l’intesa e l’8 per mille c’è un evidente ingerenza dello Stato nella Chiesa, ingerenza che è stata permessa proprio dalla Chiesa.
E non solo, la Chiesa deve anche vegliare al fine di non mettersi con lo Stato, cioè allearsi con lo Stato, per cercare il suo aiuto e la sua protezione, e quindi avere da lui dei privilegi, non importa di che tipo. E questo perché Dio esige che il suo popolo si appoggi esclusivamente sul Suo braccio potente, e non sulla forza di Cesare o Faraone. Nel Vecchio Testamento Dio ha sempre severamente biasimato e rimproverato il suo popolo ogni qual volta si è alleato o accordato con i popoli stranieri per avere da loro aiuto. Non si capisce quindi perché oggi Dio dovrebbe essere compiaciuto nel vedere la sua Chiesa ricercare l’aiuto e i privilegi delle autorità, andandosi in questa maniera a rifugiarsi all’ombra di esse e smettendo così di essere libera.
Chiesa e Stato parlano due lingue diverse, per questo non può esserci nessuna intesa o accordo
Chiesa e Stato parlano due linguaggi diversi. Per spiegare questo voglio prendere ad esempio il colloquio che Gesù ebbe con Pilato. E’ scritto:
“Poi, da Caiàfa, menarono Gesù nel pretorio. Era mattina, ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e così poter mangiare la pasqua. Pilato dunque uscì fuori verso di loro, e domandò: Quale accusa portate contro quest’uomo? Essi risposero e gli dissero: Se costui non fosse un malfattore, non te lo avremmo dato nelle mani. Pilato quindi disse loro: Pigliatelo voi, e giudicatelo secondo la vostra legge. I Giudei gli dissero: A noi non è lecito far morire alcuno. E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù avea detta, significando di qual morte dovea morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio; chiamò Gesù e gli disse: Sei tu il Re dei Giudei? Gesù gli rispose: Dici tu questo di tuo, oppure altri te l’hanno detto di me? Pilato gli rispose: Son io forse giudeo? La tua nazione e i capi sacerdoti t’hanno messo nelle mie mani; che hai fatto? Gesù rispose: Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perch’io non fossi dato in man de’ Giudei; ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato gli disse: Ma dunque, sei tu re? Gesù rispose: Tu lo dici; io sono re; io son nato per questo, e per questo son venuto nel mondo: per testimoniare della verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce. Pilato gli disse: Che cos’è verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei, e disse loro: Io non trovo alcuna colpa in lui. Ma voi avete l’usanza, ch’io vi liberi uno per la Pasqua; volete dunque che vi liberi il Re de’ Giudei? Allora gridaron di nuovo: Non costui, ma Barabba! Or Barabba era un ladrone. Allora dunque Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, e gli misero addosso un manto di porpora; e s’accostavano a lui e dicevano: Salve, Re de’ Giudei! e gli davan degli schiaffi. Pilato uscì di nuovo, e disse loro: Ecco, ve lo meno fuori, affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa. Gesù dunque uscì, portando la corona di spine e il manto di porpora. E Pilato disse loro: Ecco l’uomo! Come dunque i capi sacerdoti e le guardie l’ebbero veduto, gridarono: Crocifiggilo, crocifiggilo! Pilato disse loro: Prendetelo voi e crocifiggetelo; perché io non trovo in lui alcuna colpa. I Giudei gli risposero: Noi abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve morire, perché egli s’è fatto Figliuol di Dio. Quando Pilato ebbe udita questa parola, temette maggiormente; e rientrato nel pretorio, disse a Gesù: Donde sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Allora Pilato gli disse: Non mi parli? Non sai che ho potestà di liberarti e potestà di crocifiggerti? Gesù gli rispose: Tu non avresti potestà alcuna contro di me, se ciò non ti fosse stato dato da alto; perciò chi m’ha dato nelle tue mani, ha maggior colpa. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo; ma i Giudei gridavano, dicendo: Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re, si oppone a Cesare. Pilato dunque, udite queste parole, menò fuori Gesù, e si assise al tribunale nel luogo detto Lastrico, e in ebraico Gabbatà. Era la Preparazione della Pasqua, ed era circa l’ora sesta. Ed egli disse ai Giudei: Ecco il vostro Re! Allora essi gridarono: Tòglilo, tòglilo di mezzo, crocifiggilo! Pilato disse loro: Crocifiggerò io il vostro Re? I capi sacerdoti risposero: Noi non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso” (Giovanni 18:28-40; 19:1-16).
Si noti innanzi tutto come Pilato e Gesù hanno due linguaggi completamente diversi, perché le cose di cui essi parlano sono completamente diverse tra loro. Il primo cerca di costringere Gesù a parlare il suo linguaggio, e non ci riesce; ascolta Gesù che parla nel suo linguaggio, e non lo capisce. Per capire Gesù, Pilato avrebbe dovuto ravvedersi. Gesù capisce il linguaggio di Pilato e ubbidisce ai suoi ordini, fino a che ritiene giusto farlo, fino a che ubbidire a Pilato significava fare la volontà di Dio. Ma quando vede che Pilato va oltre, allora tace scegliendo la via del silenzio. E dopo avere detto tutto quello che il Padre gli aveva ordinato di dire, si lascia flagellare e crocifiggere.
Così è tra la Chiesa e lo Stato, essi usano due linguaggi completamente diversi, perché si riferiscono a realtà diverse, anche se collegate tra loro nel piano complessivo di Dio. Questo non significa che la Chiesa non può parlare con lo Stato, ma che se essi parlano devono usare o l’uno o l’altro dei linguaggi, in quanto non esiste un terzo linguaggio che è una sorta di miscela, che le due parti possono usare per trattare da pari a pari, come se fossero due Stati sovrani. Ma se è lecito per la Chiesa parlare con lo Stato, non è lecito alla Chiesa accordarsi con lo Stato. Nel momento in cui la Chiesa si accorda con lo Stato, ciò vuol dire che essa ha finito con il disubbidire alla Parola di Dio, perché tra le due entità non ci può essere accordo (o intesa). Si tratta certamente di un accordo fatto alle spalle di Dio. E questo perché in un accordo con lo Stato la Chiesa deve sempre cedere a qualche compromesso, e quindi deve andare contro la Parola di Dio.
Qui in Italia la prima Intesa Chiesa-Stato è stata quella tra la Chiesa Cattolica Romana e lo Stato: lo Stato è stato costretto a stipulare questo patto con il Vaticano per non andare incontro a dei grossi problemi che gli avrebbe sicuramente creato la Chiesa romana in caso contrario. E non è la sola intesa che la Chiesa Cattolica Romana ha stipulato con uno Stato, perché di intese simili il Vaticano ne ha strette con tanti altri Stati, anche con quelli dispotici. E questo perché la Chiesa Cattolica Romana ha sempre cercato di ottenere privilegi economici, finanziari, amministrativi e sociali con qualsiasi Stato: democratici o dispotici che essi siano. E naturalmente in cambio essa ha sempre dato il suo appoggio spirituale allo Stato. Dobbiamo peraltro ricordare che la Chiesa Cattolica Romana è anche uno Stato, e non uno Stato qualsiasi ma lo Stato che dice di avere come capo niente di meno che il vicario di Cristo, e in virtù di ciò cerca sempre di mantenere un posto di dominio sulla società civile e quando questo non gli è possibile farlo in maniera diretta lo fa in maniera indiretta. La Chiesa Cattolica Romana è una Chiesa che ha rigettato la Parola di Dio, ecco perché si comporta in questa maniera da molti secoli, perché ha l’animo alle cose della terra ed è assetata di potere temporale. L’intesa fatta quindi dalla Chiesa Cattolica Romana con lo Stato non è altro che frutto della ribellione di questa Chiesa alla Parola di Dio. Lo Stato Italiano allora a quel punto, per mostrarsi in qualche modo giusto agli occhi dei cittadini, è stato costretto a concedere la possibilità di un’Intesa anche alle altre Chiese o religioni, sia pure in forme e a condizioni molto diverse. Perché comunque l’Intesa tra Chiesa Cattolica Romana e Stato è e rimarrà unica.
All’origine di tutta la questione delle intese quindi c’è un peccato: il Concordato. Ma evidentemente le ADI, come anche i Valdesi e altri che si dicono Cristiani, non lo ritengono un peccato, perché hanno anch’essi tratto qualche vantaggio dalle conseguenze di quel peccato. Questa è la triste realtà, fratelli: anche le ADI, che sono Chiese Pentecostali che ritengono di essere guidate dallo Spirito Santo, si sono lasciate guidare dalle voglie della carne e della mente a stipulare quest’alleanza micidiale con lo Stato, non curanti né dell’origine del sistema delle Intese e neppure delle nefaste conseguenze di esse. Pur di ricevere dei benefici dallo Stato, essi sono stati disposti a disubbidire alla Parola, in quanto in questo caso hanno fatto loro la massima ‘facciamo il male, onde ne venga il bene’. Ma esse stanno mietendo quello che hanno seminato, perché in mezzo a loro oramai regna il formalismo, l’indifferenza e la carnalità, che se non sono la conseguenza diretta dell’Intesa certamente sono state fortemente alimentate da essa. Ma quasi nessuno si avvede di questo. Io spero che questo mio scritto contribuisca a far aprire gli occhi a tanti fratelli anche nelle ADI e fargli così capire come non si addice alla Chiesa stabilire Intese con lo Stato, e questo per salvaguardare l’integrità e la spiritualità della Chiesa. Chi stabilisce Intese con lo Stato non ama la Parola di Dio, ma la disprezza, non importa quanto si riempia la bocca di parole di amore verso di essa, e trascinerà la Chiesa a battere sentieri tortuosi.
Concludo questa parte dicendo questo: una Chiesa che fa alleanza con lo Stato si indebolisce perché smette di vivere come pellegrina e forestiera sulla terra in quanto crede di essere già regno e si attaccherà sempre di più alle cose della terra, perdendo di vista le cose del cielo e quelle spirituali; inoltre si impoverisce perché non si accontenta più di ricevere da Dio ma si abbassa a chiedere cose che in realtà appartengono a Cesare; smette di essere coerente perché dopo avere contestato alla Chiesa Cattolica Romana la sete di potere e di privilegi statali si mette a condividere anche lei le medesime strategie concordatarie, frutto della sete d’influenza, di potere e di privilegio; si rende infedele perché con la bocca dichiara di essere sottomessa al suo Signore, ma nei fatti vive nella paura dello Stato e delle sue leggi.
Esorto dunque tutti quei credenti nelle ADI che fino ad ora hanno accettato questa Intesa come una benedizione proveniente da Dio a ravvedersi e uscire da questo laccio in cui sono caduti, e a mettersi a riprovare con forza sia privatamente che pubblicamente questa Intesa. Svegliatevi dal sonno in cui siete caduti. Esorto anche coloro che hanno intenzione di stipulare una Intesa con lo Stato, vale a dire i credenti della Chiesa Apostolica in Italia, affinché si ravvedano anch’essi e desistano dal fare questo passo che avrà certamente nefaste conseguenze anche su di essi.
Nessuno vi seduca con vani ragionamenti.
Perché l’8 per mille va dato allo Stato
Le ragioni per cui noi siamo contrari a che una Chiesa accetti di percepire dallo Stato l’8 per mille, e quindi diciamo ai santi di dare l’8 per mille allo Stato, sono le seguenti.
1) L’8 per mille è a tutti gli effetti denaro dello Stato e quindi ad esso va dato. Fa parte delle entrate di una delle imposte (IRPEF) stabilite dallo Stato e quindi non c’è alcuna ragione per farsi finanziare dallo Stato tramite le entrate derivanti da questa imposta. Gesù ha detto di dare ciò che è di Cesare a Cesare (cfr. Matteo 22:21) e non a Dio (e in questo caso dell’8 per mille, ‘dare alla Chiesa il proprio 8 per mille’ equivale a dare a Dio una parte di ciò che appartiene a Cesare).
2) L’8 per mille non è affatto dato dai credenti alla Chiesa bensì dal fisco (cioè dallo Stato) che rinuncia a quella parte del reddito imponibile e quindi alla relativa entrata fiscale. L’articolo 23 dell’Intesa ADI-Stato dice per esempio: ‘1) A decorrere dall’anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo … 3) A decorrere dall’anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al comma 1 …’. Perché mai un Cristiano dovrebbe quindi indurre lo Stato a dare del denaro pubblico alla Chiesa di appartenenza?
3) Questa forma di finanziamento verso la Chiesa ha avuto origine da una legge fatta appositamente per finanziare il clero cattolico romano in sostituzione della vecchia ‘congrua’ che veniva direttamente pagata dallo Stato alla Chiesa romana. Come si è dimostrato innanzi, infatti, l’8 per mille nacque da un accordo finanziario aggiuntivo al Concordato fra la Chiesa Romana e lo Stato Italiano per il finanziamento al clero cattolico. Nella pratica lo Stato Italiano per mantenere un privilegio economico alla Chiesa Cattolica lo estese ad altri.
Come può dunque la Chiesa di Dio decidere di essere aggiunta tra coloro che vengono privilegiati economicamente dallo Stato? Siamo sempre pronti a contestare alla Chiesa Cattolica Romana i privilegi economici ottenuti dallo Stato, perché non dovremmo quindi contestare i privilegi economici che anche le ADI, o altre Chiese Evangeliche, hanno ottenuto dallo Stato?
Forse alcuni nelle ADI mi diranno: ‘Ma guarda che con quei soldi noi riusciamo a far del bene a tante persone supplendo a tanti loro bisogni!’ Al che io rispondo, ma il problema non è dove vanno a finire i soldi dell’8 per mille (anche se anche lì c’è da contestare qualcosa perché non si capisce proprio come sia possibile che le ADI devolvano una parte delle loro entrate tramite l’8 per mille all’Associazione Italiana contro la leucemia [ROMAIL], e all’Associazione Ricerca contro il Cancro, Milano [A.I.R.C.]! Cfr. Francesco Toppi, E mi sarete testimoni, pag. 167. Come è possibile infatti che da un lato le ADI esortano ad avere fede in Dio per ottenere la guarigione fisica e dall’altro incoraggiano associazioni che non fanno altro che alimentare la fiducia nell’uomo per ottenere la guarigione?) ma da dove provengono!
Sotto l’Antico Testamento per esempio la legge vietava di portare nel tempio il salario di una prostituta, secondo che è scritto: “Non porterai nella casa dell’Eterno, del tuo Dio, la mercede d’una meretrice né il prezzo della vendita d’un cane, per sciogliere qualsivoglia voto; poiché ambedue son cose abominevoli per l’Eterno, ch’è il tuo Dio” (Deuteronomio 23:18). Come si può dunque portare nella casa di Dio del denaro che praticamente è frutto di un compromesso fatto originariamente tra la Chiesa Cattolica Romana – Madre delle meretrici – e lo Stato, in altre parole parte della mercede che lo Stato diede alla ‘Madre delle meretrici’ affinchè questa continuasse a commettere fornicazione con esso, e che ha esteso poi alle altre confessioni religiose affinché anch’esse commettano fornicazione con esso! Invece, pare essere diventato tutto di un tratto la manna scesa dal cielo! Ah, quanta mancanza di sapienza e conoscenza esiste in mezzo al popolo di Dio, mancanza che porta a non riconoscere il male, anzi a chiamarlo bene! Come ha detto bene Marcello Cicchese nel suo articolo da titolo ‘A chi è giusto dare l’otto per mille?’:
‘Si è detto e si dice ancora che i soldi non sono per la chiesa ma per le opere sociali, ma sono ragionamenti che si muovono sulla linea dei ‘distinguo’ di stampo gesuitico. La prospettiva dei soldi affina la mente e accresce la capacità di trovare argomenti giustificativi, ma la sostanza del discorso non cambia: si è compiuto un aggancio. Il Concordato cattolico ha risucchiato altre confessioni religiose e le ha collocate nella medesima cornice, ma ad un livello di gran lunga inferiore. E adesso sono tutti più ecumenici. Riferirsi tutti alla medesima legge, attingere tutti alla medesima fonte, rende tutti più tolleranti e comprensivi. E, a rigore, tutti dovrebbero ringraziare la chiesa cattolica, perché è solo in forza di un protocollo aggiuntivo al Concordato che si è arrivati a questa favorevole situazione finanziaria’ (Il Cristiano, ‘A chi è giusto dare l’otto per mille?’, 1 Aprile 1998, pag. 169-170).
4) Se un credente dà l’8 per mille alla Chiesa non è in base alla sua personale prosperità che egli darà alla Chiesa, ma in base alla prosperità economica di tutti i contribuenti Italiani. Spieghiamo questo concetto molto importante. Ora, come abbiamo visto ogni cittadino che presenta la dichiarazione dei redditi può scegliere la destinazione dell’8‰ dell’IRPEF tra sette opzioni: Stato, Chiesa cattolica, Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, e Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. E la scelta egli la compie mettendo la propria firma sul modello in corrispondenza dell’istituzione prescelta. Ma badate bene che la scelta espressa con la firma non determina direttamente la destinazione della propria quota di gettito fiscale, ma quella di una quota media uguale per tutti i cittadini. Lo Stato infatti calcola l’importo totale delle entrate dovute all’IRPEF e da questo importo totale scorpora l’otto per mille; poi calcola il numero totale di firme e le percentuali di queste firme attribuite ai vari enti; infine ripartisce l’otto per mille tra gli enti in base alle percentuali delle firme espresse. In questo modo le firme di tutti i contribuenti hanno lo stesso peso, indipendentemente dal loro reddito. Per le sue caratteristiche intrinseche, dunque, il meccanismo dell’otto per mille presenta delle peculiarità notevoli. Infatti, essendo agganciato alla tassazione, il gettito aumenta: se il PIL (Prodotto Interno Lordo) aumenta, e se crescono le aliquote IRPEF.
Che cosa significa tutto ciò? Che se un credente ADI paga all’erario 1000 euro di IRPEF e appone la sua firma per l’8 per mille nella casella ‘Assemblee di Dio in Italia’, le ADI non riceveranno 8 Euro da lui, come uno potrebbe dedurre dall’apparenza, ma una somma che corrisponderà alla quota media uguale per tutti i cittadini che lo Stato calcolerà dividendo l’8 per mille scorporato da tutto l’importo totale delle entrate dovute all’IRPEF per il numero totale delle firme attribuite ai vari enti. Quindi, per ritornare all’esempio di prima, se la quota attribuita ad ogni firma è 2 euro, quel credente avrà ‘dato’ 6 euro meno di quello che pensava di aver dato, e se invece la sua firma ‘vale’ 10 Euro avrà dato 2 Euro di più. Stando così le cose, è evidente che il credente non sa quanto ha dato alle ADI, sa solo che tramite la sua firma farà arrivare nelle casse delle ADI una certa somma. Dunque non è in base alla sua personale prosperità che darà alle ADI, ma in base alla prosperità economica di tutti i contribuenti Italiani (tra cui ci sono maghi, sodomiti, ladri, ubriachi, effeminati, idolatri, falsi profeti, ecc. ecc), perché la quota da lui data alle ADI verrà calcolata dallo Stato in base al meccanismo visto poco fa. Per cui la somma di denaro che le ADI introitano dall’8 per mille non dipende dalla ricchezza di coloro che danno la loro firma alle ADI, ma dal Prodotto Interno Lordo dello Stato Italiano e dalle aliquote IRPEF. E’ chiaro che io non ho nulla da ridire sul meccanismo stabilito dallo Stato, perché lo Stato fa quello che gli pare e piace, ma ho da ridire sul fatto che le ADI intascano dallo Stato del denaro, che oltre ad essere un finanziamento indiretto dello Stato, è calcolato in una maniera che non si basa sul reddito di coloro che decidono di dare il loro 8 per mille alle ADI ma su altre cose. Quello che contesto in altre parole è che quello che un credente dà alle ADI con l’8 per mille non è secondo la “prosperità concessagli” (1 Corinzi 16:2), ma secondo la prosperità concessa a tutti coloro che fanno la dichiarazione dei redditi e il numero di firme che vengono apposte nella casella ‘Assemblee di Dio in Italia’.
Non è questo qualcosa che dovrebbe fare seriamente riflettere ogni credente che dà l’8 per mille alle ADI?
Anche il 5 per mille va dato allo Stato
Dato che ci sono voglio anche spiegare cosa è il 5 per mille e perché anch’esso va dato allo Stato.
Il cinque per mille è il meccanismo in virtù del quale il cittadino-contribuente può vincolare il 5 per mille della propria IRPEF al sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti (non profit, ricerca scientifica e sanitaria). Il cinque per mille venne introdotto a titolo iniziale e sperimentale nella legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266).
In base alla nuova formulazione del cinque per mille (legge finanziaria del 2009), questi sono i destinatari: 1) Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale conosciute con l’acronimo ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le associazioni riconosciute che operano nei settori di cui l’articolo 10, c. 1, lett a), del D.Lgs n.460 del 1997; 2) Gli enti di ricerca scientifica e universitaria; 3) Gli enti di ricerca sanitaria; 4) I comuni di residenza (sostegno alle attività sociali); 5) Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
Dal punto di vista dello Stato, il 5 per mille rappresenta un provvedimento di spesa, in quanto vincola parte del gettito dell’imposta sui redditi (IRPEF) alle finalità individuate dal contribuente.
A differenza dell’8 per mille, però, in cui anche chi non fa alcuna scelta di fatto partecipa al riparto delle somme (infatti è l’8 per mille dell’intero e indistinto ammontare nazionale dell’Irpef che viene ripartito), con il 5 per mille viene ripartita solo la quota personale di chi effettua la scelta. Chi non fa alcuna scelta, perciò, devolverà il proprio 5 per mille semplicemente allo Stato.
In merito alle ONLUS va poi detto che oltre a poter concorrere al cinque per mille, sono destinatarie di un regime tributario di favore per quanto riguarda: a) le imposte sui redditi; b) l’imposta sul valore aggiunto (IVA); altre imposte indirette. Inoltre, a partire dal 14 Maggio 2005 le imprese e le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo dichiarato fino al 10% dello stesso qualora questo sia stato destinato a donazioni a favore di onlus. Il tetto massimo di deducibilità è di € 70.000 euro.
Ecco qui di seguito alcune delle associazioni evangeliche che percepiscono il 5 per mille e i relativi importi per il 2007: Missione Cristiana Evangelica Internazionale ‘Cristo è la Risposta’ Euro 5.456,93; Compassion Italia ONLUS-Adozioni affettive a distanza Euro 81.142,74; Centro Kades – O.N.L.U.S (appartenente alle ADI) Euro 76.490,59; Associazione di volontariato Rehoboth Onlus (della Chiesa Evangelica Pentecostale di Pordenone) Euro 19.622,51; Chiesa Cristiana Evangelica Indipendente di Frosinone Euro 3.407,29; Società di Studi Valdesi (Torre Pellice) Euro 4.469,43; Istituto di formazione evangelica e documentazione (IFED), che fa parte dell’”Opera delle Chiese Cristiane dei Fratelli”, Euro 4.180,57
Anche nel caso del 5 per mille va detto che si tratta di un finanziamento indiretto che fa lo Stato, e quindi si tratta di soldi pubblici che non è giusto ricercare dalla mano dello Stato, perché l’evangelizzazione o le opere di assistenza e qualsiasi altra opera di pertinenza della Chiesa vanno compiute solo con denaro offerto liberamente e direttamente dai santi. E oltre a ciò per ricevere questi soldi occorre scendere a compromesso, perché per esempio quei gruppi di credenti che si sono costituiti in associazione ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) o in una Organizzazione di Volontariato – per approfittare di numerose facilitazioni di tipo economico e fiscale, ottenere più facilmente contributi, partecipare ai bandi pubblicati periodicamente dallo Stato e dagli Enti Locali – hanno dovuto strutturarsi con un Presidente e darsi uno statuto, che noi sappiamo sono cose che i santi non possono fare. Quindi anche nel caso del 5 per mille, esso va dato allo Stato, per cui non bisogna fare nessuna scelta.
Contro le ragioni addotte dalle ADI per avere stipulato l’Intesa e accettato l’8 per mille
Ecco come Francesco Toppi, ex Presidente delle ADI (che come abbiamo visto fu lui a firmare l’Intesa come rappresentante legale delle ADI), spiega le ragioni per cui le ADI hanno stipulato l’Intesa con lo Stato e accettato la partecipazione alla ripartizione dell’8 per mille:
‘Alcuni hanno criticato la partecipazione delle ADI alla ripartizione della quota dell’otto per mille. E’ opportuno quindi spiegare le ragioni che hanno indotto a questa scelta. Prima di tutto, l’iniziativa si proponeva l’obbiettivo d’informare l’opinione pubblica italiana in merito alla reale condizione religiosa della nostra nazione. E’, infatti, luogo comune considerare gli italiani ‘cattolici romani’. Anche se quella, almeno nominalmente, è la religione della maggioranza degli italiani presenti nel nostro Paese, esiste, tuttavia, una minoranza evangelica italiana di tutto rispetto, che nel suo complesso riunisce oltre trecentomila persone. Lo scopo non è stato primariamente quello di partecipare alla ripartizione della quota dell’otto per mille per usufruirne. Anche se non si fosse ottenuto alcun beneficio finanziario, l’obbiettivo sarebbe stato quello di far conoscere l’esistenza delle ADI a milioni di contribuenti italiani. Tanto è vero che l’offerta di partecipare alla ripartizione percentuale della quota non designata è stata rifiutata, in base alla volontà di rispettare la scelta soltanto di coloro che hanno consapevolmente deciso di attribuire alle ADI la facoltà di amministrare la propria quota. Inoltre, la convinzione di poter gestire con assoluta trasparenza i fondi assegnati, in quanto tutta l’amministrazione è curata da personale volontario, offriva la possibilità di garantire che fino all’ultima lira tutto sarebbe stato utilizzato per i fini stabiliti dalla legge. I fondi ricevuti dallo Stato vengono impiegati per assistere tutte le popolazioni colpite da eventi bellici o sconvolgimenti naturali, comprese le minoranze evangeliche dei paesi in via di sviluppo troppo spesso dimenticate e trascurate. Le somme ricevute dallo Stato sono e saranno utilizzate, secondo la norma stabilita nell’intesa, unicamente per interventi sociali ed umanitari, anche in favore dei paesi del terzo mondo. Mentre tutte le attività di culto, come ad esempio l’acquisto e la costruzione di locali di culto, le sovvenzioni ai ministri, ne restano esclusi. (….) Il Risveglio pentecostale era sorto tra le classi meno abbienti della società e, a causa delle circostanze sociali e politiche, per molti decenni era rimasto isolato nel proprio ambiente popolare. Soltanto negli anni ’50 eminenti personalità del mondo della cultura e della politica avevano difeso il Movimento per ottenere la libertà di culto allora negata, ma la maggioranza di esse non aveva mostrato molto interesse per la dottrina professata e l’etica praticata dai credenti. Con l’intesa invece, oltre a ricerche di carattere giuridico riguardante la struttura delle ADI, s’è imposta una crescente richiesta volta a conoscere meglio i lineamenti dottrinali e gli scopi del Movimento. Sono state scritte decine di tesi universitarie di carattere sia storico, sia giuridico e attualmente si ricevono continue richieste di interviste dal mondo dei mass-media e della cultura sulla fede e le finalità delle ADI. Sono anche apparsi numerosi articoli su riviste e giornali di larga diffusione, nella maggioranza dei casi favorevoli all’opera spirituale svolta. Non è mancato qualche articolo giornalistico di marcata natura sanfedista, ma questo è inevitabile in una nazione come quella in cui viviamo. In generale, però, abbiamo potuto rendere la nostra pacata testimonianza di fede che è stata accettata con grande rispetto. Con alcune personalità della cultura ed anche del mondo istituzionale è rimasto perfino un rapporto di deferente cordialità. Senza l’intesa le ADI avrebbero continuato a vivere ignorate e non sarebbero state conosciute nella loro vera natura, ma soprattutto non si sarebbe presentata l’opportunità di poter annunciare il messaggio dell’Evangelo ai sapienti ed ai grandi del mondo’ (Francesco Toppi, E mi sarete testimoni, ADI-Media, pag. 159-160, 163-164. Il grassetto è nel libro). Ed ora ascoltate pure queste parole scritte su ‘Cristiani Oggi’: ‘[…] ‘Crediamo che questa è opera dell’Eterno, è cosa meravigliosa agli occhi nostri’ (Salmo 118:23). …un piccolissimo nucleo di credenti, trasformato dall’Evangelo per la potenza dello Spirito Santo, è divenuto una “confessione” di chiese evangeliche con la quale lo Stato ha stabilito una intesa. …. Questo numeroso popolo evangelico pentecostale non sarà d’ora in poi ai margini della società che lo ‘tollera’ come in passato. Ma grazie a garanzie costituzionali può sentirsi, a pieno diritto, alla stregua di tutti gli altri ‘ (Cristiani Oggi, n. 24/1988, pag. 1).
[Scaricate questo file audio che è la registrazione di un dibattito pubblico tenutosi a Roma il 18 Maggio 1990, dal titolo ‘Tasse: la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF’, a cui partecipava anche Francesco Toppi, che ha detto svariate cose in merito alla decisione delle ADI di aderire all’8 per mille (ascoltandolo vi renderete conto di come parlano e ragionano nelle ADI in merito all’8 per mille, cioè senza sapienza e timore di Dio e con abili sofismi). Il file è stato scaricato dal sito di Radio Radicale e pesa circa 90 mb e vale la pena ascoltarlo tutto. Potete ascoltarlo anche sul sito di Radio Radicale qua]
Che dire riguardo a queste parole? Confesso che non posso non rimanere meravigliato della maniera candida e pacata con cui queste scandalose parole sono state scritte. Sì, scandalose, ripeto scandalose parole, che non si addicono ai santi. Queste parole sono un disonore per il Vangelo, perché da esse traspare tutto l’orgoglio e l’arroganza presenti nei cuori di molti membri delle ADI (non dico di tutti perché rifiuto di pensare che simili parole siano approvate da tutti i credenti nelle ADI).
Infatti viene detto che senza l’Intesa le ADI avrebbero continuato a vivere ignorate.
Ma come? dico io, con tutte le radio e i programmi televisivi che trasmettevano già a quel tempo i programmi prodotti dalle ADI, c’era il rischio che continuavate ad essere ignorate? Ma a me non risulta che le ADI fossero ignorate o che non si sapesse della loro esistenza in Italia. Magari erano conosciute un po’ meno, ma erano conosciute. E poi, io vi domando, ammesso e non concesso che voi eravate ignorati, ma non sareste riusciti a continuare a vivere ignorati?
Arroganti, ecco cosa siete, volete essere conosciuti, il nome ADI deve essere sulla bocca di tutti, anche dei principi e dei savi di questo mondo. Per altro, volete che si parli di voi e bene, se qualcuno vi ingiuria o oltraggia a motivo dell’Evangelo vi scandalizzate e siete subito pronti a protestare, a fare valere le leggi dello Stato per turare la bocca ai vostri nemici.
‘Noi siamo le ADI un Ente Morale giuridicamente riconosciuto dallo Stato Italiano, non siamo più considerati una sètta pericolosa come una volta’.
Anni addietro durante dei battesimi nella provincia di Varese una donna che abitava lì nei pressi cominciò a gridare contro dei fratelli delle ADI che erano lì riuniti per celebrare dei battesimi e ad infastidirli; che fece uno dei pastori lì presente? Andò a prendere un documento per fare capire a quella donna che loro erano un Ente Morale e avevano persino stipulato una Intesa con lo Stato e quindi erano in piena regola. Ecco che cosa fanno i membri delle ADI appena qualcuno gli contesta che non possono fare questa o quest’altra cosa, tirano fuori l’Intesa per mettere a tacere i contenziosi.
Come siete pieni di voi stessi; adesso fanno tante tesi persino sull’aspetto giuridico della vostra associazione!! Adesso vengono a bussare alle vostre porte tanti giornalisti che vogliono sapere da voi cosa pensano e come agiscono le ADI, che non sono più una setta ma un culto riconosciuto dallo Stato Italiano al pari della Chiesa Cattolica Romana! Sarei contento se sentissi che siete perseguitati a morte a motivo del Vangelo, se avessi sentito che sui giornali nazionali apparivano degli articoli che dicevano di voi che eravate dei pazzi, dei fanatici, degli individui pericolosi alla salute e alla psiche della popolazione. Avreste avuta tutta la mia solidarietà, la mia comprensione, avrei sofferto assieme a voi, ma con tutti questi onori e privilegi che vi siete andati a cercare dallo Stato non potete che avere la mia riprensione, perchè questa meritate.
Ah!, a proposito di visibilità nella società, vi posso assicurare che se nel vostro mezzo ci fossero i ciechi che ricuperano la vista, i sordi che sentono, i muti che parlano e gli indemoniati liberati, e gli storpi guariti nel nome di Gesù Cristo, e oltre a ciò il Vangelo fosse predicato come si conviene e non in quella maniera annacquata e blanda come fate voi, ne avreste avuta ancora di più di visibilità, altro che quella prodotta dall’Intesa con lo Stato e dall’aver accettato di partecipare all’8 per mille.
Ma quand’anche non foste stati conosciuti dagli alti gradi della società e dalla maggioranza degli Italiani, ma che importa, ma che importa? Non dicevano forse gli apostoli “sconosciuti, eppure ben conosciuti” (2 Corinzi 6:9)?
Ma tenetevi pure tutta questa visibilità che vi siete guadagnati con ogni sorta di compromessi!! Tenetevela stretta, non ve la lasciate sfuggire, mi raccomando!! Assomigliate a coloro che si gloriano di cose che risultano a loro disonore, sì perché questa intesa non va altro che a vostro disonore, essendo qualcosa con cui vi siete legati mani e piedi allo Stato; invece di rimanere separati dallo Stato vi siete legati per bene al suo braccio, invece di tenere lo Stato fuori dagli affari prettamente ecclesiastici gli avete permesso di ingerirsi in essi. Infatti, per fare un esempio, l’avere accettato l’8 per mille dallo Stato ha permesso a degli organi dello Stato di ingerirsi negli affari interni delle Chiese ADI, in quanto l’articolo 25 della legge dice:
‘1) Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell’interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione.
2) Tale rendiconto deve comunque precisare: a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione; b) l’ammontare complessivo delle somme di cui all’articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l’ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme; c) gli interventi operati per le altre finalità previste all’articolo 23’.
Come potete vedere qui siamo davanti a delle vere e proprie ingerenze degli organi dello Stato su determinate gestioni ecclesiastiche. E queste non sono ammesse secondo la Bibbia, perché tra Chiesa e Stato non deve esserci nessuna commistione.
Voi che chiamate ‘infamante’ e ‘famigerata’ la circolare Buffarini-Guidi con cui fu sancita ufficialmente l’inizio della persecuzione contro i Pentecostali da parte del Governo Fascista, sappiate che infamante e famigerata è anche questa Intesa che avete fatto con lo Stato e questo perché con essa avete fatto alleanza con il braccio secolare, avete fatto alleanza con Cesare, o meglio, per usare un’espressione biblica, siete scesi in Egitto in cerca di aiuto. Cosa questa che Dio detesta secondo che disse al popolo d’Israele, quando questi si alleò con gli stranieri:
“Guai, dice l’Eterno, ai figliuoli ribelli che forman dei disegni, ma senza di me, che contraggono alleanze, ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato; che vanno giù in Egitto senz’aver consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione di Faraone, e cercar ricetto all’ombra dell’Egitto! Ma la protezione di Faraone vi tornerà a confusione, e il ricetto all’ombra dell’Egitto, ad ignominia …. Guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso, e s’appoggian su cavalli, e confidano ne’ carri perché son numerosi, e ne’ cavalieri, perché molto potenti, ma non guardano al Santo d’Israele, e non cercano l’Eterno!” (Isaia 30:1-3; 31:1).
E così in questa maniera vi siete alleati con gli infedeli. Ma ditemi, non avete mai letto che Paolo dice ai santi: “Non vi mettete con gl’infedeli sotto un giogo che non è per voi; perché qual comunanza v’è egli fra la giustizia e l’iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e Beliar? O che v’è di comune tra il fedele e l’infedele? E quale accordo fra il tempio di Dio e gl’idoli? Poiché noi siamo il tempio dell’Iddio vivente, …” (2 Corinzi 6:14-16).
Non è abbastanza chiaro che è sbagliato agli occhi di Dio mettersi con lo Stato, perché ci si mette sotto un giogo che non è per la Chiesa? O volete dirmi che lo Stato non è tra gli infedeli?
Dite che questa vostra intesa con lo Stato è opera di Dio, ma vi posso assicurare che non lo è, ma semmai è una trappola del diavolo in cui siete caduti, un laccio del nemico in cui siete rimasti presi. Lui vi ha lusingato, e voi siete caduti vittima di queste sue lusinghe! Vi siete alleati con Faraone, e proclamate che questa vostra alleanza è opera di Dio?!! Ma ve li immaginate gli Israeliti che ai giorni dei profeti si erano alleati con Faraone re d’Egitto, dire ai profeti di Dio: ‘Ma questa è opera di Dio, ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri!’? Che pensate gli avrebbero risposto i profeti, che li riprendevano severamente proprio perchè si erano rifugiati all’ombra di Faraone? Ve lo dico io cosa gli avrebbero risposto, gli avrebbero detto: ‘Così dice Iddio: Guai a quelli che chiaman bene il male, e male il bene, che mutan le tenebre in luce e la luce in tenebre, che mutan l’amaro in dolce e il dolce in amaro!’ (cfr. Isaia 5:20).
Ed anche voi vi meritate questa riprensione, in quanto chiamate il male bene, e avete mutato l’amaro in dolce. Ma coloro che hanno i sensi esercitati a discernere il bene dal male, non rimarranno sedotti dalle vostre parole, ma le rigetteranno.
No, non è giusto andare a bussare alle porte di casa di Cesare o Faraone, o mettersi con gli infedeli, per avere dei finanziamenti diretti o indiretti che siano per finanziare le proprie attività di culto, o i propri ministri, o per compiere opere buone, perché tutte queste cose vanno compiute solo con le offerte dei credenti (e l’8 per mille come ho dimostrato non rientra tra le offerte dei credenti in quanto è un finanziamento dello Stato). Lo Stato deve assolutamente rimanere fuori da queste cose.
E’ vero che voi dite che quei soldi che ricevete dallo Stato vengono utilizzati da voi solo per fini sociali e umanitari, ma è anche vero che vi premurate subito a precisarlo quando si parla dell’8 per mille. Come mai? Come mai non avete scelto di utilizzare quei soldi anche per sostenere i vostri ministri di culto come hanno fatto altri? Lo Stato non ve lo avrebbe mica vietato o impedito! Evidentemente vi siete accorti del rischio che correvate accettando anche questa possibilità, il rischio di essere grandemente biasimati da alcuni credenti che avrebbero visto in questo finanziamento dello Stato un finanziamento ai pastori delle ADI che avete voluto furbamente evitare. Mentre, in questo caso dicendo che i proventi dell’8 per mille verranno utilizzati per aiutare i poveri o alcune popolazioni colpite da terremoti, alluvioni, ecc, vi mettete in un certo senso al riparo da certe critiche.
E poi, dato che c’eravate, perché non avete accettato di partecipare alla quota relativa alle scelte non espresse dai contribuenti? Se questo fatto dell’otto per mille era una cosa del tutto lecita come mai l’avete rifiutata questa possibilità? Il motivo è evidente, perché sapevate che correvate il rischio di essere accusati di avere fatto l’intesa per ragioni finanziarie. Invece in questa maniera, potete ‘scagionarvi’ da questa accusa e potere pur sempre dire che alla fin fine i soldi sono solo di coloro che scelgono di dare l’8 per mille alle ADI (anche se questo non è vero, e l’ho dimostrato) e non vanno nelle tasche dei pastori delle ADI, ma a favore dei bisognosi.
Ma voi potete con le vostre parole ingannare gli ignoranti, quelli che non conoscono la Parola di Dio, e che non hanno discernimento spirituale, ma certamente non coloro che sono spirituali ed hanno l’animo alle cose di lassù e non a quelle di quaggiù. Quest’ultimi infatti capiscono che anche l’aver accettato dallo Stato l’8 per mille per darlo per scopi sociali e umanitari è stata una decisione sbagliata.
Ma dall’Intesa che avete stipulato con lo Stato avete ottenuto altri privilegi economici oltre l’8 per mille, infatti adesso coloro che vi danno un’offerta fino a € 1.032,91 per il sostentamento dei vostri ministri (o per l’acquisto di locali di culto o per la loro manutenzione) hanno la possibilità di dedurre questa quota dal reddito complessivo in vista della tassazione sulle persone fisiche. Un bel privilegio questo, perché in questa maniera lo Stato non fa altro che favorire che vi vengano versati delle offerte, e si badi non importa proprio da chi, può essere un buddista, un mussulmano, un cattolico, un ateo, perché fino ad un importo di € 1.032,91 egli avrà il diritto di detrarre quella somma datavi dal suo reddito complessivo tassabile. Quindi, lo Stato in un certo senso indirettamente finanzia pure i vostri ministri di culto, perché incoraggia i contribuenti Italiani a dare loro del denaro.
Che vergogna! Lo Stato infatti è come se dicesse ai contribuenti: ‘Per un importo fino a € 1.032,91 dato alle ADI per il sostentamento dei loro ministri, io vi permetto di detrarlo dal vostro reddito complessivo ai fini dell’imposta sulle persone fisiche’ Se non è un finanziamento indiretto questo, non si capisce proprio cosa sia. Anticamente, ai giorni degli apostoli, i fedeli non avevano nessun favore dall’autorità imperiale per non importa quale somma dessero agli apostoli o agli anziani delle chiese o ad altri ministri del Vangelo. Una cosa del genere era del tutto assente dalla vita nella chiesa antica. Quindi, alla luce dell’insegnamento della Parola di Dio, voi avete sbagliato anche nell’accettare questo beneficio o privilegio [1].
Quindi, le ADI sono state spinte anche dal desiderio di ottenere dei benefici o privilegi economici e finanziari a stipulare l’Intesa con lo Stato. Poi è chiaro – come si può leggere nella legge 22 Novembre 1988 – ci sono altri benefici o privilegi, chiamiamoli questi amministrativi, che hanno spinto le ADI, a stipulare l’Intesa con lo Stato. Ed anche qui ci sarebbe da dire molto, perché si tratta comunque di favori che la Chiesa non deve mai chiedere allo Stato e neppure ricercare da esso. Ma quando la Chiesa smette di cercare le cose di lassù ma bensì le cose di quaggiù, succede proprio questo, che pensa di avere quasi una sorta di diritto divino ad avere ogni sorta di privilegi.
La storia della Chiesa Cattolica Romana insegna proprio questo, ma evidentemente alle ADI non ha insegnato proprio niente perché esse ne hanno seguito le orme! Peggio per loro, porteranno la pena della loro ribellione.
[1] Le ADI, come abbiamo già detto, usufruiscono di una importante agevolazione tributaria, che è l’esenzione dall’ICI che, considerando che le ADI possiedono molti locali di culto e diversi ‘enti ecclesiastici aventi finalità di culto’ – che secondo una legge dello Stato sono esenti dall’ICI perché sono proprietà di un istituzione religiosa che ha fatto un’Intesa con lo Stato -, permette alle ADI di non pagare allo Stato una bella somma di denaro. Anche questo dunque costituisce un finanziamento indiretto che lo Stato fa alle ADI.
La grazia del Signore Gesù sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta
Giacinto Butindaro
Scarica il file pdf di questo documento:
L’Intesa con lo Stato e l’8 per mille
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=-p78bSIawlM&w=500&h=400]
Tratto da: http://www.lanuovavia.org/confutazioni-intesa-8-per-mille.html
_________________________________________________________________________________________
Articoli correlati:
● Sull’8 x 1000
● Il Consiglio Generale delle ADI ha deciso che le ADI devono prendere anche loro le quote inespresse dell’8 per mille
● La palese doppiezza delle ADI sull’8 per mille
● Confutazione dello Statuto e del Regolamento interno delle Assemblee di Dio in Italia (ADI)
● Elenco di errori dottrinali o cose da biasimare nelle Assemblee di Dio in italia (ADI)
● ADI: L’elemosina non fa parte delle opere buone che la Chiesa deve fare
● Beato colui che si dà pensiero del povero!