● Diritto di cronaca e di critica non significa affatto “diffamare il prossimo”
[*] Contro l’accusa d’esser dei “diffamatori”…
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Sulla confutazione
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Chi è che fa l’opera dell’accusatore dei fratelli
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Contro l’errato significato dato alle parole “Non toccate gli unti di Dio!”
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“Non giudicate”: Ciò che significa e ciò che non significa
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Li devo riprendere prima in privato?
(con riprensione a quelli di ADI-Media che hanno manipolato i libri di Charles Spurgeon)
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Il M.A.D. e l’adire alle vie legali
contro i diffamatori dei ministri di culto
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[*] Estratto della predicazione: “Contro il dire menzogne”, ascoltabile integralmente al seguente Link
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“…E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre; anzi, piuttosto riprendetele (cioè denunciatele).” (Efesini 5:11)
“…Non giudicate secondo l’apparenza, ma giudicate con giusto giudizio.” (Giovanni 7:24)
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Su Wikipedia leggiamo:
“Diffamazione è il termine giuridico che designa una forma di espressione che porti lesione all’onore di una persona o di una istituzione. In quasi tutti gli ordinamenti non si ha diffamazione quando l’accusa non dimostri la falsità di quanto asserito“. (da http://it.wikipedia.org/wiki/Diffamazione)
Sono molte le persone (anche nel variegato mondo evangelico) che non hanno ancora compreso cosa significhi “diffamare” qualcuno.
Poi ci sono quelli che lo sanno benissimo, ma non sapendo come giustificare le loro malvagie azioni oppure i loro errori (volontari o involontari) che noi, con prove e Bibbia alla mano denunciamo PUBBLICAMENTE , approfittano dell’ignoranza altrui per accusarci di diffamare tutto e tutti, chiese, ministri di culto e pastori compresi, citandoci per giunta erroneamente il passo biblico che non dobbiamo toccare gli unti di Dio.
Questi ultimi furbescamente, anzichè confessare i loro peccati (ammettendo quindi umilmente i propri sbagli o DIMOSTRANDO con le Scritture di esser nel giusto), irrigidiscono il collo ed applicano a se stessi il motto: “La miglior difesa è l’attacco”.
Perciò non stupisce affatto la loro reazione e quindi l’apparizione di scandalosi profili su facebook come “Tutela per la diffamazione verso i ministri di Dio”, oppure sapere che pastori evangelici (quelli del M.A.D.) hanno addirittura pensato di inserire nel proprio statuto le seguenti parole:
‘la tutela sulla diffamazione verso i ministri di culto aderenti, onde salvaguardare la loro reputazione e la loro onorabilità, stabilendo anche di adire a vie legali’ (Statuto M.A.D., articolo 7. 1 – http://www.ministeroad.org/).
Agli uni e agli altri, consiglio la lettura di questo articolo di Repubblica.it che riporta la sentenza di un giudice (Angela Savio) del tribunale civile di Roma, affinchè sappiano che quello che facciamo sui nostri blog e siti web non è affatto “diffamazione” ma bensì l’esercizio di un normalissimo diritto di cronaca e di critica sancito perfino dalle leggi civili del nostro paese.
Nicola Iannazzo.
Legittime le dieci domande a Berlusconi
“Erano diritto di cronaca e di critica”
(http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2011/09/13/news/assolte_le_dieci_domande-21582192/)
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“Un’inchiesta giornalistica è la paziente fatica di portare alla luce i fatti, di mostrarli nella loro forza incoercibile e nella loro durezza. Il buon giornalismo sa che i fatti non sono mai al sicuro nelle mani del potere e se ne fa custode nell’interesse dell’opinione pubblica.”
(Giuseppe D’Avanzo – NdR: giornalista recentemente scomparso)
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Il diritto di cronaca e critica
In particolare, i diritti di cronaca e critica trovano fondamento nell’articolo 21 della Costituzione, che sancisce che Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.Per risolvere la presunta antinomia di norme fra l’articolo 21 della Costituzione e gli articoli 594 e 595 del codice penale (norme che tutelano anch’esse un bene di rango costituzionale quale l’onore, espressione della personalità umana tutelata dall’articolo 2 della stessa Costituzione) si fa generalmente riferimento alla nozione di limite del diritto
In particolare, la giurisprudenza, con una lunga opera di interpretazione, ha elaborato dettagliatamente i limiti di operatività del diritto di cronaca; le condizioni, cioè, necessarie affinché il reato di diffamazione venga scriminato dalla causa di giustificazione in discorso. In sintesi, perché operi la scriminante, è necessario:
a) che vi sia un interesse pubblico alla notizia;
b) che i fatti narrati corrispondano a verità;
c) che l’esposizione dei fatti sia corretta e serena, secondo il principio della continenza.
(da: http://it.wikipedia.org/wiki/Diffamazione_%28diritto_italiano%29)
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